Art. 30

Requisiti generali relativi alle ispezioni ufficiali

In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti generali relativi alle ispezioni ufficiali 1.   Le ispezioni ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi. 2.   Nel corso delle ispezioni ufficiali l'organismo ufficiale responsabile presta particolare attenzione a quanto segue: a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, per controllare ciascuno dei punti critici del processo di produzione; b) la competenza generale del personale del fornitore a svolgere le attività di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi ufficiali responsabili conservino le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da loro effettuati.
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Requisiti generali relativi alle ispezioni ufficiali (Art. 30 Direttiva (UE) 2014/98) — Testo vigente | Portale Normativo