Art. 32

Misure transitorie

In vigore dal 15 ott 2014
Misure transitorie Gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2022, consentire la commercializzazione nel proprio territorio di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1o gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento al presente articolo sull'etichetta e su un documento.
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Misure transitorie (Art. 32 Direttiva (UE) 2014/98) — Testo vigente | Portale Normativo