Art. 4
Requisiti per la certificazione come materiali di pre-base di portainnesti non appartenenti a una varietà
In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti per la certificazione come materiali di pre-base di portainnesti non appartenenti a una varietà
1. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di pre-base se è stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:
a)
è moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa o sessuale; in caso di riproduzione sessuale gli alberi impollinatori (pollenisers) sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;
b)
è corrispondente alla descrizione della sua specie;
c)
è conservato a norma dell';
d)
è conforme ai requisiti fitosanitari di cui all';
e)
laddove la Commissione abbia concesso una deroga a norma dell', paragrafo 4, per la coltivazione in campo di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, il terreno è conforme all';
f)
è conforme all' per quanto riguarda le alterazioni.
2. La pianta madre di cui al paragrafo 1, lettera a), è stata accettata in conformità all' o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all' o mediante micropropagazione conformemente all'.
3. Qualora un portainnesto che è una pianta madre di pre-base o un materiale di pre-base non soddisfi più i requisiti di cui agli articoli da 8 a 12, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di base, materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.
Storico versioni
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