Art. 11

Requisiti relativi al terreno

In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti relativi al terreno 1.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi che sono elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di pre-base o i materiali di pre-base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1. Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III, e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di pre-base o per i materiali di pre-base in questione. 2.   Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza dei pertinenti organismi nocivi in tale terreno. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. 3.   Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
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