Art. 5

Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base

In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base 1.   L'organismo ufficiale responsabile accetta una pianta come pianta madre di pre-base se essa è conforme agli articoli da 7 a 12 e se la corrispondenza alla descrizione della sua varietà è stabilita conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4. Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'. 2.   L'organismo ufficiale responsabile stabilisce la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi: a) la descrizione ufficiale per le varietà iscritte in uno o più dei registri nazionali e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali; b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato all', paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione (5); c) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali; d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà oggetto di tale descrizione è iscritta in un registro nazionale. 3.   Laddove si applichi il paragrafo 2, lettera b) o lettera c), la pianta madre di pre-base è accettata solo se è disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varietà, la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa possono tuttavia essere utilizzati solo per la produzione di materiali di base o di materiali certificati e non sono commercializzati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati. 4.   Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta da frutto, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata a partire dalla pianta madre di pre-base. Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di pre-base e dai materiali di pre-base. Le piante da frutto sono sottoposte ad ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.
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