Art. 10

Accesso alle informazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e sul soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali del lavoratore trasferito all'interno della società e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano facilmente accessibili le informazioni sulle procedure applicabili alla mobilità di breve durata di cui all', paragrafo 2, e alla mobilità di lunga durata di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri interessati rendono disponibili all'entità ospitante le informazioni sul diritto degli Stati membri di imporre sanzioni a norma degli .
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Accesso alle informazioni (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/66) — Testo vigente | Portale Normativo