Art. 9

Sanzioni

In vigore dal 15 mag 2014
Sanzioni 1.   Gli Stati membri possono considerare responsabile l'entità ospitante per inosservanza delle condizioni di ingresso, di soggiorno e di mobilità previste dalla presente direttiva. 2.   Lo Stato membro interessato prevede sanzioni se l'entità ospitante è ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. 3.   Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.
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