Art. 9
Sanzioni
In vigore dal 15 mag 2014
Sanzioni
1. Gli Stati membri possono considerare responsabile l'entità ospitante per inosservanza delle condizioni di ingresso, di soggiorno e di mobilità previste dalla presente direttiva.
2. Lo Stato membro interessato prevede sanzioni se l'entità ospitante è ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.
Storico versioni
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