Art. 21

Mobilità di breve durata

In vigore dal 15 mag 2014
Mobilità di breve durata 1.   I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro sono autorizzati a soggiornare in qualsiasi secondo Stato membro e lavorare in un'altra entità stabilita in quest'ultimo e appartenente alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese per un periodo massimo di 90 giorni per ciascun periodo di 180 giorni per Stato membro, alle condizioni previste dal presente articolo. 2.   Il secondo Stato membro può fare obbligo all'entità ospitante nel primo Stato membro di notificare al primo Stato membro e al secondo Stato membro che il lavoratore trasferito all'interno della società intende lavorare in un'entità stabilita nel secondo Stato membro. In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica: a) al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure b) dopo che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro. 3.   Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni: a) prove che l'entità ospitante nel secondo Stato membro e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese; b) il contratto di lavoro e, se necessario, la lettera d'incarico, già trasmessi al primo Stato membro a norma dell', paragrafo 1, lettera c); c) se del caso, la documentazione attestante il rispetto, da parte del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la domanda; d) un documento di viaggio valido, a norma dell', paragrafo 1, lettera f); e e) qualora non sia specificata in nessuno dei documenti precedenti, la durata prevista e le date della mobilità. Il secondo Stato membro può esigere che tali documenti e informazioni siano presentati in una lingua ufficiale di tale Stato membro. 4.   Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la mobilità del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario verso il secondo Stato membro può aver luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario. 5.   Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), la mobilità può avere inizio immediatamente dopo la notifica al secondo Stato membro o successivamente in qualsiasi momento nell'ambito del periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario. 6.   Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario verso il suo territorio entro 20 giorni dalla ricezione della notifica nei seguenti casi: a) non sono rispettate le condizioni di cui all', paragrafo 4, lettera b), o al paragrafo 3, lettera a), c) o d), del presente articolo; b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati falsificati o alterati; c) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno a norma dell', paragrafo 1, o del paragrafo 1 del presente articolo. Le autorità competenti del secondo Stato membro informano senza indugio le autorità competenti del primo Stato membro e l'entità ospitante nel primo Stato membro circa la loro opposizione alla mobilità. 7.   Se il secondo Stato membro si oppone alla mobilità a norma del paragrafo 6 del presente articolo e la mobilità non ha ancora avuto luogo, il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro quale parte del trasferimento intra-societario. Qualora la mobilità abbia già avuto luogo, si applica l', paragrafi 4 e 5. 8.   Qualora il permesso per trasferimento intra-societario sia rinnovato dal primo Stato membro entro la durata massima di cui all', paragrafo 1, il permesso per trasferimento intra-societario rinnovato continua ad autorizzare il titolare a lavorare nel secondo Stato membro, fatta salva la durata massima di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 9.   I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
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Mobilità di breve durata (Art. 21 Direttiva (UE) 2014/66) — Testo vigente | Portale Normativo