Art. 12
Durata del trasferimento intra-societario
In vigore dal 15 mag 2014
Durata del trasferimento intra-societario
1. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e di un anno per i dipendenti in tirocinio, al termine dei quali essi lasciano il territorio degli Stati membri, a meno che non ottengano un permesso di soggiorno ad altro titolo conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.
2. Fatti salvi i loro obblighi derivanti da accordi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che intercorra un periodo fino a sei mesi tra la fine della durata massima del trasferimento di cui al paragrafo 1 e la presentazione di un'altra domanda riguardante il medesimo cittadino di un paese terzo, ai fini della presente direttiva, nello stesso Stato membro.
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