Art. 10 · Accesso alle informazioni

Art. 10

Accesso alle informazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e sul soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali del lavoratore trasferito all'interno della società e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano facilmente accessibili le informazioni sulle procedure applicabili alla mobilità di breve durata di cui all', paragrafo 2, e alla mobilità di lunga durata di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri interessati rendono disponibili all'entità ospitante le informazioni sul diritto degli Stati membri di imporre sanzioni a norma degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:66:oj#art-10