Art. 22

Mobilità di lunga durata

In vigore dal 15 mag 2014
Mobilità di lunga durata 1.   In relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro e che intendono soggiornare in qualsiasi secondo Stato membro e lavorare in qualsiasi altra entità stabilita in quest'ultimo e appartenenti alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese, per più di 90 giorni per Stato membro, il secondo Stato membro può decidere: a) di applicare l' e autorizzare il lavoratore trasferito all'interno della società a soggiornare e lavorare nel suo territorio in virtù del permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro e durante il periodo di validità del permesso; oppure b) di applicare la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.   Quando è presentata una domanda di mobilità di lunga durata: a) il secondo Stato membro può esigere che il richiedente trasmetta tutti o una parte dei seguenti documenti, qualora siano richiesti dal secondo Stato membro per una domanda iniziale: i) prove che l'entità ospitante nel secondo Stato membro e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese; ii) un contratto di lavoro e, se necessario, una lettera di incarico, a norma dell', paragrafo 1, lettera c); iii) se del caso, la documentazione attestante il rispetto, da parte del cittadino di un paese terzo, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata cui si riferisce la domanda; iv) un documento di viaggio valido, a norma dell', paragrafo 1, lettera f); v) prove che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di assicurazione sanitaria, a norma dell', paragrafo 1, lettera g). Il secondo Stato membro può chiedere al richiedente di fornire, al più tardi al momento del rilascio del permesso di mobilità di lunga durata, l'indirizzo del lavoratore trasferito all'interno della società interessato nel territorio del secondo Stato membro. Il secondo Stato membro può esigere che tali documenti e informazioni siano presentati in una lingua ufficiale di tale Stato membro; b) il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata e notifica la decisione per iscritto al richiedente non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda e i documenti di cui alla lettera a) alle autorità competenti del secondo Stato membro; c) il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non è tenuto a lasciare i territori degli Stati membri al fine di presentare la domanda e non è soggetto all'obbligo di visto; d) il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro sino a che le autorità competenti abbiano adottato una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata, purché: i) il periodo di cui all', paragrafo 1, e il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro non siano scaduti; e ii) se così richiesto dal secondo Stato membro, la domanda completa sia stata presentata al secondo Stato membro almeno 20 giorni prima dell'inizio della mobilità di lunga durata del lavoratore trasferito all'interno della società; e) una domanda di mobilità di lunga durata non può essere presentata contemporaneamente a una notifica di mobilità di breve durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda di mobilità di lunga durata sia presentata almeno 20 giorni prima del termine della mobilità di breve durata. 3.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata nei seguenti casi: a) le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo o i criteri di cui all', paragrafi 4, 5 o 8, non sono rispettati; b) si applica uno dei motivi di cui all', paragrafo 1, lettere b) o d), o all', paragrafi 2, 3 o 4; oppure c) il permesso per trasferimento intra-societario scade nel corso della procedura. 4.   Se il secondo Stato membro adotta una decisione positiva in merito alla domanda di mobilità di lunga durata di cui al paragrafo 2, al lavoratore trasferito all'interno della società è rilasciato un permesso di mobilità di lunga durata che gli consente di soggiornare e lavorare nel territorio di detto Stato membro. Tale permesso è rilasciato secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Nel campo «tipo di permesso», a norma della lettera a), punto 6.4, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri inseriscono: «mobile ICT». Gli Stati membri possono aggiungere anche un'indicazione nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti l'attività lavorativa durante la mobilità di lunga durata del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario in formato cartaceo e/o memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto dall' del regolamento (CE) n. 1030/2002 e dalla lettera a), punto 16, del relativo allegato. 5.   Il rinnovo di un permesso di mobilità di lunga durata lascia impregiudicato l', paragrafo 3. 6.   In caso di rilascio di un permesso di mobilità di lunga durata, il secondo Stato membro ne informa le autorità competenti del primo Stato membro. 7.   Quando uno Stato membro prende una decisione in merito a una domanda di mobilità di lunga durata, si applicano di conseguenza l', l', paragrafi da 2 a 6, e l'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:66:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Mobilità di lunga durata (Art. 22 Direttiva (UE) 2014/66) — Testo vigente | Portale Normativo