Art. 90

Relazioni e revisioni

In vigore dal 15 mag 2014
Relazioni e revisioni 1.   Entro il 3 marzo 2019, la Commissione, sentita l’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa: a) al funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione, incluso il loro uso specifico di «matched principal trading», tenendo conto dell’esperienza acquisita nel campo della vigilanza dalle autorità competenti, del numero di sistemi organizzati di negoziazione autorizzati nell’Unione e della loro quota di mercato, e che esamini in particolare se siano necessari adattamenti alla definizione di sistema organizzato di negoziazione (OTF) e se la gamma di strumenti finanziari coperti dalla categoria OTF continui a essere indicata; b) al funzionamento del regime relativo ai mercati di crescita per le PMI, tenendo conto del numero di sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI, del numero di emittenti presenti su tali mercati e dei pertinenti volumi delle negoziazioni; In particolare la relazione valuta se la soglia di cui all’, paragrafo 3, lettera a), resta un valore minimo appropriato ai fini degli obiettivi dei mercati di crescita per le PMI come enunciato nella presente direttiva; c) all’impatto dei requisiti relativi alla negoziazione algoritmica inclusa la negoziazione algoritmica ad alta frequenza; d) all’esperienza con il meccanismo utilizzato per vietare determinati prodotti o pratiche, tenendo conto del numero di volte in cui il meccanismo è stato utilizzato e dei relativi effetti; e) all’applicazione delle sanzioni amministrative e penali e in particolare all’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 600/2014; f) all’impatto dell’applicazione dei limiti di posizione e della gestione delle posizioni sulla liquidità, gli abusi di mercato e le corrette condizioni di fissazione del prezzo e di regolamento sui mercati dei derivati su merci; g) all’andamento dei prezzi per le informazioni inerenti alla trasparenza pre- e post-negoziazione dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione, dai sistemi organizzati di negoziazione e dai dispositivi di pubblicazione autorizzati; h) all’impatto dell’obbligo di comunicare onorari, commissioni o altri benefici non monetari in relazione alla fornitura di un servizio di investimento o servizio accessorio al cliente a norma dell’, paragrafo 9, incluso il suo impatto sul corretto funzionamento del mercato unico della consulenza in materia di investimenti a livello transfrontaliero. 2.   La Commissione presenta, previa consultazione dell’ESMA, relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione istituito in conformità del titolo V. La relazione concernente l’, paragrafo 1, deve essere presentata entro il 3 settembre 2018. La relazione concernente l’, paragrafo 2, deve essere presentata entro il 3 settembre 2020. Le relazioni di cui al primo comma valutano il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione in un formato consolidato che riflettano tutte le operazioni indipendentemente dal fatto che avvengano o meno in una sede di negoziazione; b) disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione complete e parziali di elevata qualità, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e disponibili a condizioni commerciali ragionevoli. Se conclude che i CTP non hanno fornito informazioni secondo modalità rispondenti ai criteri di cui al secondo comma, la Commissione correda la sua relazione di una richiesta all’ESMA di avviare una procedura negoziata per la nomina, mediante procedura di aggiudicazione pubblica, di un’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione. L’ESMA avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione alle condizioni ivi specificate e in conformità con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (50). 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in caso di avvio della procedura di cui al paragrafo 2, atti delegati in conformità dell’ che modifica gli articoli da 59 a 65 e dell’allegato I, sezione D, della presente direttiva, nonché dell’, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) n. 600/2014, concernenti i seguenti aspetti, al fine di: a) prevedere la durata del contratto dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione, nonché il rinnovo del contratto e l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione pubblica; b) provvedere a che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione agisca su base esclusiva e nessun’altra entità sia autorizzata in qualità di CTP conformemente all’; c) conferire all’ESMA il potere di garantire il rispetto del capitolato d’oneri da parte dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica; d) assicurare che le informazioni di post-negoziazione fornite dall’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di negoziazione siano di qualità elevata, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e in un formato consolidato che rifletta l’intero mercato; e) assicurare che le informazioni di post-negoziazione siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli, sia su base consolidata sia non consolidata, e rispondano alle esigenze degli utenti di tali informazioni stesse in tutta l’Unione; f) assicurare che i mercati regolamentati e i dispositivi di pubblicazione autorizzati mettano a disposizione dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione e nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall’ESMA i propri dati sulle negoziazioni a costi ragionevoli; g) specificare i dispositivi applicabili nell’eventualità che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica non rispetti il capitolato d’oneri; h) specificare le modalità secondo cui i CTP autorizzati ai sensi dell’ possono continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione qualora il conferimento di responsabilità di cui alla lettera b) del presente paragrafo non sia utilizzato o qualora non sia nominata un’entità mediante procedura di aggiudicazione pubblica, finché non sia completata una nuova procedura di aggiudicazione pubblica ed un’entità commerciale sia nominata per gestire un sistema consolidato di pubblicazione. 4.   Entro il 1o gennaio 2018, la Commissione elabora una relazione, previa consultazione dell’ESMA e dell’ACER, in cui valuta l’impatto potenziale sui prezzi dell’energia e sul funzionamento del mercato dell’energia nonché la fattibilità e i benefici in termini di riduzione dei rischi sistemici e di controparte nonché i costi diretti dei contratti derivati su prodotti energetici C6 soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione del rischio di cui all’, paragrafo 3, di tale regolamento e la loro inclusione nel calcolo della soglia di compensazione a norma dell’ del medesimo regolamento. Qualora la Commissione ritenga che l’inclusione di tali contratti non sia fattibile o vantaggiosa presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ della presente direttiva al fine di prorogare, una volta di due anni e un’ulteriore volta di un anno, il periodo di 42 mesi di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva.
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Relazioni e revisioni (Art. 90 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo