Art. 88
Scambio di informazioni con i paesi terzi
In vigore dal 15 mag 2014
Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. Gli Stati membri e, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA, possono stipulare accordi di collaborazione che prevedano scambi d’informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.
Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo da parte di uno Stato membro è conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE.
Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo da parte dell’ESMA è conforme all’ del regolamento (UE) n. 45/2001.
Gli Stati membri e l’ESMA possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:
a)
la vigilanza sugli enti creditizi, su altri istituti finanziari, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;
b)
la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;
c)
la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;
d)
la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in altre procedure analoghe;
e)
la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari;
f)
la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro d’insieme consolidato dei mercati finanziari e a pronti;
g)
la vigilanza sulle persone attive sui mercati dei derivati su merci agricole allo scopo di garantire un quadro d’insieme consolidato dei mercati finanziari e a pronti.
Gli accordi di collaborazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’. Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche. Se un accordo di collaborazione comporta il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, esso è conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, qualora l’ESMA sia coinvolta nel trasferimento.
2. Quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, non possono essere divulgate senza l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, se del caso, unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo. La stessa disposizione si applica alle informazioni fornite da autorità competenti di paesi terzi.
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