Art. 59

Requisiti per l’autorizzazione

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti per l’autorizzazione 1.   Gli Stati membri prescrivono che la fornitura di servizi di comunicazione dati di cui all’allegato I, sezione D, in quanto occupazione o attività regolari, sia soggetta ad autorizzazione preventiva in conformità della presente sezione. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma dell’. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che qualsiasi impresa di investimento o gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione sia autorizzato a gestire i servizi di comunicazione dati di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) e meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), previa verifica della loro conformità con il presente titolo. Tale servizio è inserito nella loro autorizzazione. 3.   Gli Stati membri registrano tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all’ESMA. L’ESMA redige un elenco di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell’Unione. Il registro contiene informazioni sui servizi per i quali i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati e è aggiornato regolarmente. L’ESMA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento. Qualora un’autorità competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’, la revoca è pubblicata nell’elenco per un periodo di cinque anni. 4.   Gli Stati membri impongono ai fornitori di servizi di comunicazione dati di prestare i loro servizi sotto la vigilanza dell’autorità competente. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente che i fornitori di servizi di comunicazione dati rispettino il presente titolo. Garantiscono inoltre che le autorità competenti controllino che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino in ogni momento alle condizioni per l’autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.
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Requisiti per l’autorizzazione (Art. 59 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo