Art. 61
Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione
In vigore dal 15 mag 2014
Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione
1. L’autorità competente non concede l’autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati fornisce tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa, di cui l’autorità competente necessita per accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al momento dell’autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo.
3. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
a)
le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2, compreso il programma di attività;
b)
le informazioni da inserire nelle notifiche di cui all’, paragrafo 3.
L’ESMA presenta alla Commissione entro il 3 luglio 2015 i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’, paragrafo 4.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:65:oj#art-61