Art. 65

Requisiti organizzativi

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti organizzativi 1.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione adottino politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli del regolamento (UE) n. 600/2014, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli. Tali informazioni indicano quantomeno gli aspetti seguenti: a) l’identificativo dello strumento finanziario; b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione; c) il volume della transazione; d) l’ora in cui è avvenuta la transazione; e) l’ora in cui è stata comunicata la transazione; f) la misura del prezzo della transazione; g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»; h) se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all’impresa di investimento è all’origine della decisione di investimento e dell’esecuzione della transazione; i) se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche; j) in caso di esenzione, a norma dell’, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta la transazione. Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dei CTP. Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP siano in grado di diffondere in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato. 2.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP adottino politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli del regolamento (UE) n. 600/2014, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli aspetti seguenti: a) l’identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario; b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione; c) il volume della transazione; d) l’ora in cui è avvenuta la transazione; e) l’ora in cui è stata comunicata la transazione; f) la misura del prezzo della transazione; g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»; h) se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche. Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dei CTP. Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP siano in grado di comunicare in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato. 3.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP garantiscano che i dati forniti sono consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e i meccanismi di pubblicazione autorizzati e per gli strumenti finanziari specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 8, lettera c). 4.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, i gestori del mercato o gli APA, che gestiscono inoltre un sistema consolidato di pubblicazione, trattano tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applicano e mantengono dispositivi adeguati per tenere separate differenti aree di attività. 5.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato. Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP mantengano risorse adeguate e si dotino di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento. 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare standard e formati dei dati per le informazioni da pubblicare in conformità degli del regolamento (UE) n. 600/2014, compresi l’identificativo dello strumento finanziario, il prezzo, la quantità, l’ora, la misura del prezzo, l’identificativo della sede di negoziazione e l’indicazione delle condizioni specifiche cui era soggetta la transazione, come pure le modalità tecniche per favorire una divulgazione efficiente e coerente delle informazioni così da garantirne la facilità di accesso e di utilizzo per i partecipanti al mercato, come indicato ai paragrafi 1 e 2, compresa l’indicazione dei servizi supplementari che potrebbero essere forniti dai CTP per incrementare l’efficienza del mercato. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 3 luglio 2015, in relazione alle informazioni pubblicate in conformità degli del regolamento (UE) n. 600/2014 ed entro il 3 luglio 2015 in relazione alle informazioni pubblicate in conformità degli del regolamento (UE) n. 600/2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’ al fine di chiarire cosa s’intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali fornire l’accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i mezzi con i quali i CTP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2; b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2; c) gli strumenti finanziari le cui informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati e, per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e gli APA che occorre includere; d) altri mezzi per garantire che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da altre fonti e possano essere aggregati a livello di Unione; e) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 4 e 5. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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