Art. 82

Mediazione vincolante

In vigore dal 15 mag 2014
Mediazione vincolante 1.   Le autorità competenti possono deferire all’ESMA situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole: a) un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine di cui all’; o b) uno scambio di informazioni di cui all’. 2.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, l’ESMA può operare conformemente all’ del regolamento n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista all’ della presente direttiva e la possibilità per l’ESMA di operare conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Mediazione vincolante (Art. 82 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo