Art. 80
Collaborazione tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini
In vigore dal 15 mag 2014
Collaborazione tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini
1. L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere la collaborazione dell’autorità competente di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine. Nel caso di imprese di investimento che siano membri o partecipanti remoti di un mercato regolamentato l’autorità competente del mercato regolamentato può scegliere di rivolgersi ad esse direttamente; in tal caso essa informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine del membro o partecipante remoto.
Se un’autorità competente riceve una richiesta che riguardi una verifica in loco o un’indagine, essa vi adempie, nel quadro dei suoi poteri:
a)
effettuando le verifiche o le indagini direttamente;
b)
autorizzando l’autorità richiedente a effettuare le verifiche o le indagini;
c)
autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare le verifiche o le indagini.
2. Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l’ESMA può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le verifiche o le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della collaborazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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