Art. 80

Collaborazione tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini

In vigore dal 15 mag 2014
Collaborazione tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini 1.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere la collaborazione dell’autorità competente di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine. Nel caso di imprese di investimento che siano membri o partecipanti remoti di un mercato regolamentato l’autorità competente del mercato regolamentato può scegliere di rivolgersi ad esse direttamente; in tal caso essa informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine del membro o partecipante remoto. Se un’autorità competente riceve una richiesta che riguardi una verifica in loco o un’indagine, essa vi adempie, nel quadro dei suoi poteri: a) effettuando le verifiche o le indagini direttamente; b) autorizzando l’autorità richiedente a effettuare le verifiche o le indagini; c) autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare le verifiche o le indagini. 2.   Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l’ESMA può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le verifiche o le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della collaborazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Collaborazione tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini (Art. 80 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo