Art. 82
Mediazione vincolante
In vigore dal 15 mag 2014
Mediazione vincolante
1. Le autorità competenti possono deferire all’ESMA situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole:
a)
un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine di cui all’; o
b)
uno scambio di informazioni di cui all’.
2. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, l’ESMA può operare conformemente all’ del regolamento n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista all’ della presente direttiva e la possibilità per l’ESMA di operare conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:65:oj#art-82