Art. 82 · Mediazione vincolante

Art. 82

Mediazione vincolante

In vigore dal 15 mag 2014
Mediazione vincolante 1.   Le autorità competenti possono deferire all’ESMA situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole: a) un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine di cui all’; o b) uno scambio di informazioni di cui all’. 2.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, l’ESMA può operare conformemente all’ del regolamento n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista all’ della presente direttiva e la possibilità per l’ESMA di operare conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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