Art. 83

Rifiuto di collaborare

In vigore dal 15 mag 2014
Rifiuto di collaborare Un’autorità competente può rifiutare di adempiere ad una richiesta di collaborazione in un’indagine, in una verifica in loco o in un’attività di vigilanza prevista all’, ovvero di scambiare informazioni come previsto all’ solo qualora: a) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; b) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato in tale Stato membro per gli stessi atti. In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa di conseguenza l’autorità competente richiedente e l’ESMA, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.
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Rifiuto di collaborare (Art. 83 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo