Art. 81

Scambio di informazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Scambio di informazioni 1.   Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell’, paragrafo 1, della presente direttiva, si scambiano immediatamente le informazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni delle autorità competenti, designate a norma dell’, paragrafo 1, della presente direttiva, previste dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014. Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo. 2.   L’autorità competente che è stata designata come punto di contatto in conformità dell’, paragrafo 1, può trasmettere le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo e degli alle autorità di cui all’, paragrafo 1. Essa trasmette tali informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche solo con il consenso espresso delle autorità competenti che le hanno divulgate e solamente per le finalità per le quali le predette hanno espresso il loro accordo, fatte salve circostanze debitamente giustificate. In quest’ultimo caso il punto di contatto informerà immediatamente il punto di contatto che ha trasmesso le informazioni. 3.   Le autorità di cui all’ nonché altri organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del paragrafo 1 del presente articolo o degli possono avvalersi delle stesse soltanto nell’espletamento delle loro mansioni, segnatamente: a) per verificare che le condizioni di accesso all’attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo su base individuale o su base consolidata dell’esercizio di tale attività, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla direttiva 2013/36/UE, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo; b) per controllare il buon funzionamento dei sistemi di negoziazione; c) per irrogare sanzioni; d) nell’ambito di ricorsi amministrativi contro decisioni delle autorità competenti; e) nell’ambito di procedimenti giudiziari promossi a norma dell’; f) in meccanismi extragiudiziali per i reclami degli investitori di cui all’. 4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 5.   Né il presente articolo né gli o 88 precludono all’autorità competente la possibilità di trasmettere all’ESMA, al Comitato europeo per il rischio sistemico, alle banche centrali, al SEBC e alla BCE, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate destinate allo svolgimento dei loro compiti. Analogamente, nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.
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Scambio di informazioni (Art. 81 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo