Art. 77

Relazioni con i revisori dei conti

In vigore dal 15 mag 2014
Relazioni con i revisori dei conti 1.   Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (49), che svolga in un’impresa di investimento, presso un mercato regolamentato o un prestatore servizi di comunicazione dati, l’incarico di cui all’ della direttiva 2013/34/UE, o all’ della direttiva 2009/65/CEE del Consiglio, qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe: a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano le condizioni in materia di autorizzazione o regolamentano specificamente l’attività delle imprese di investimento; b) compromettere la continuità dell’attività dell’impresa di investimento; c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve. Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un’impresa che abbia stretti legami con l’impresa di investimento nell’ambito della quale svolge la predetta funzione. 2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.
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Relazioni con i revisori dei conti (Art. 77 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo