Art. 34

Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento

In vigore dal 15 mag 2014
Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento 1.   Gli Stati membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti di un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva, e per quanto riguarda gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE, possa liberamente prestare servizi di investimento e/o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori sul loro territorio, purché tali servizi e attività siano coperti dall’autorizzazione. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un’attività di investimento. Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari a tali imprese di investimento o enti creditizi per le materie disciplinate dalla presente direttiva. 2.   Un’impresa di investimento che desideri prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi o attività già testati comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine: a) lo Stato membro nel quale intende operare; b) un programma di attività che indichi in particolare i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare sul territorio di tale Stato membro e se intende a tal fine avvalersi di agenti collegati stabiliti nel suo Stato membro d’origine. L’impresa di investimento che intende utilizzare agenti collegati comunica all’autorità competente dello Stato membro di origine l’identità di tali agenti. Qualora l’impresa di investimento intenda avvalersi, sul territorio degli Stati membri in cui intende prestare servizi, di agenti collegati stabiliti nel suo Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento comunica, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto in conformità dell’, paragrafo 1, l’identità degli agenti collegati che l’impresa di investimento intende impiegare per prestare servizi e attività di investimento in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblica tali informazioni. L’ESMA può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo35 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Nel mese seguente la ricezione di tali informazioni, l’autorità competente dello Stato membro d’origine le trasmette all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’, paragrafo1. L’impresa di investimento può allora cominciare a prestare i servizi e le attività in questione nello Stato membro ospitante. 4.   In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l’impresa di investimento informa per iscritto l’autorità competente del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tale modifica. 5.   Gli enti creditizi che intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori conformemente al paragrafo 1 mediate agenti collegati comunicano l’identità di detti agenti all’autorità competente del proprio Stato membro di origine. Qualora l’ente creditizio intenda avvalersi di agenti collegati, stabiliti nel suo Stato membro d’origine, sul territorio degli Stati membri in cui intende prestare servizi, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’ente creditizio comunica, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto in conformità dell’, paragrafo 1, l’identità degli agenti collegati che l’ente creditizio intende impiegare per prestare servizi in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblica tali informazioni. 6.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione di altri Stati membri, senza assoggettarle ad ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ad instaurare opportuni dispositivi nel loro territorio in modo da agevolare l’accesso a tali mercati e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nel loro territorio. 7.   L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine lo Stato membro in cui intende instaurare tali dispositivi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette, entro un mese, tale informazione all’autorità competente dello Stato membro in cui il sistema multilaterale di negoziazione o il sistema organizzato di negoziazione intende fornire tali dispositivi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine del sistema multilaterale di negoziazione comunica, su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro che ospita il sistema multilaterale di negoziazione e senza indebito ritardo, l’identità dei membri o partecipanti remoti del sistema multilaterale di negoziazione stabiliti in tale Stato membro. 8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4, 5 e 7. L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 7. L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento (Art. 34 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo