Art. 73

Segnalazione di violazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Segnalazione di violazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. I meccanismi di cui al primo comma comprendono quantomeno: a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni potenziali o effettive e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni; b) la protezione adeguata dei dipendenti degli istituti finanziari che segnalano violazioni commesse all’interno dell’istituto stesso almeno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; c) la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure, a meno che tale divulgazione non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati, agli istituti di credito in relazione a servizi di investimento o attività e servizi accessori ed alle succursali di imprese di paesi terzi di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni potenziali o effettive a livello interno avvalendosi di uno specifico canale indipendente e autonomo.
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Segnalazione di violazioni (Art. 73 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo