Art. 72
Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza
In vigore dal 15 mag 2014
Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza
1. Le autorità competenti esercitano i poteri di vigilanza inclusi i poteri di indagine e i poteri di imporre misure correttive, di cui all’ e i poteri sanzionatori di cui all’ in conformità dei propri quadri giuridici nazionali:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni ai sensi dell’, paragrafo 2; o
d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di una misura, imposta nel quadro dell’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove opportuno:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;
d)
l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
e)
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f)
il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;
g)
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
Allorché determinano il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle misure le autorità competenti possono prendere in considerazione ulteriori elementi oltre a quelli di cui al primo comma.
Storico versioni
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