Art. 72 · Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza

Art. 72

Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza

In vigore dal 15 mag 2014
Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza 1.   Le autorità competenti esercitano i poteri di vigilanza inclusi i poteri di indagine e i poteri di imporre misure correttive, di cui all’ e i poteri sanzionatori di cui all’ in conformità dei propri quadri giuridici nazionali: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni ai sensi dell’, paragrafo 2; o d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2.   Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di una misura, imposta nel quadro dell’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove opportuno: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile; d) l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa; g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile. Allorché determinano il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle misure le autorità competenti possono prendere in considerazione ulteriori elementi oltre a quelli di cui al primo comma.
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