Art. 70

Sanzioni applicabili alle violazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Sanzioni applicabili alle violazioni 1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine e i poteri di imporre misure correttive, delle autorità competenti conformemente all’ e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme e assicurano che le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni amministrative e misure applicabili a tutte le violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 e prendano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e si applicano alle violazioni anche qualora esse non siano menzionate specificamente ai paragrafi da 3, 4 e 5. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale. Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri notificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono tale articolo, incluse eventuali pertinenti norme di diritto penale, alla Commissione e all’ESMA. Essi notificano immediatamente alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche. 2.   Gli Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono sulle imprese di investimento, sui gestori del mercato, sui prestatori di servizi di comunicazione dei dati, sugli istituti di credito in relazione a servizi di investimento o attività di investimento e servizi accessori e sulle succursali di imprese di paesi terzi, possano essere adottate sanzioni e misure, alle condizioni sancite dal diritto nazionale nei settori non armonizzati dalla presente direttiva, nei confronti dei membri dell’organo di gestione delle imprese di investimento e dei gestori del mercato oltre che di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi del diritto nazionale, sono responsabili della violazione. 3.   Gli Stati membri garantiscono che la violazione di almeno una delle seguenti disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 sia considerata come un’infrazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014: a) riguardo alla presente direttiva: i) , lettera b), ii) , paragrafi da 1 a 6, iii) , paragrafi 1 e 3, iv) , paragrafi da 1 a 11, v) , paragrafi da 1 a 6, vi) , paragrafi da 1 a 9 e paragrafo 10, prima frase, vii) , viii) , paragrafo 1, ix) , paragrafi 1, 2 e 3, x) , paragrafi da 1 a 5, paragrafi da 7 a 10 e paragrafo 11, primo e secondo comma, xi) , paragrafi da 1 a 6, xii) , paragrafo 1, seconda frase, e paragrafi 2 e 3; xiii) , paragrafi da 1 a 8, xiv) , paragrafi 1 e 2, xv) , paragrafo 2, primo comma e terzo comma, paragrafo 3, prima frase, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5, xvi) , paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma, prima frase, xvii) , paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, xviii) , paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto comma; xix) , paragrafo 3; xx) , paragrafo 2, paragrafo 4, prima frase, paragrafo 5 prima frase e paragrafo 7, prima frase xxi) , paragrafo 2, paragrafo 7, primo comma e paragrafo 10, prima frase xxii) , paragrafo 1, xxiii) , paragrafo 1, primo comma, secondo comma, prima frase e paragrafo 2, primo comma; xxiv) , paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 5, lettera b). xxv) , paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8, xxvi) , paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b; xxvii) , xxviii) , paragrafi da 1 a 11, xxix) ,paragrafo 1, xxx) , paragrafo 1, xxxi) , paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, seconda frase, xxxii) , paragrafo 1, paragrafo 2, primo, secondo e quinto comma, xxxiii) , paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 6, secondo comma, prima frase, e paragrafo 7, xxxiv) ,paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, xxxv) , paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 8 e paragrafo 10, primo comma, xxxvi) , paragrafi da 1 a 4, xxxvii) , paragrafi 1, 3 e 4, xxxviii) , paragrafi da 1 a 5, xxxix) , paragrafi da 1 a 5, xxxx) , paragrafi da 1 a 4, e b) riguardo al regolamento (UE) n. 600/2014: i) , paragrafi 1 e 3, ii) , paragrafo 3, primo comma; iii) , iv) , paragrafo 1, terzo comma, prima frase; v) , paragrafi 1, 3 e 4, vi) ; vii) , paragrafo 1, terzo comma, prima frase e paragrafo 3, terzo comma; viii) , paragrafo 1, ix) , paragrafo 1, x) , paragrafo 1, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, seconda, terza e quarta frase, xi) , paragrafo 1, primo comma e secondo comma, prima e terza frase, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase, xii) , paragrafo 1, seconda frase; xiii) , paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 4, prima frase, paragrafo 5, prima frase, paragrafo 6, primo comma, paragrafo 8 e paragrafo 9, xiv) , paragrafo 1, e paragrafo 2, prima frase, xv) , paragrafi 1, 2 e 3, xvi) , paragrafo 2; xvii) , paragrafi 1 e 2, xviii) , paragrafi 1 e 2, xix) , paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7 commi dal primo al quinto e ottavo comma, xx) , paragrafo 1, xxi) , paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma; xxii) , paragrafi 1 e 2, xxiii) , paragrafo 1, xxiv) , paragrafi 2 e 3, xxv) , paragrafi 1, 2 e 3, xxvi) , paragrafi 1, 2 e 3, xxvii) , paragrafi 1 e 3, xxviii) . 4.   Sono altresì considerati violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, la prestazione di servizi di investimento o l’esercizio di attività di investimento senza l’autorizzazione o l’approvazione richiesta ai sensi delle seguenti disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014: a) o , paragrafo 2, o o 59 della presente direttiva; o b) terza frase dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 600/2014. 5.   La mancata cooperazione o il mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all’ sono altresì considerati una violazione della presente direttiva. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di violazione di cui ai paragrafi da 3, 4 e 5, e in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti abbiano il potere di adottare e imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e misure: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’; b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; c) nel caso di un’impresa di investimento, di un operatore di un mercato autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, di un mercato regolamentato, di un APA, di un CTP e di un ARM, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione concessa conformemente agli ; d) l’interdizione temporanea o, per violazioni gravi ripetute, permanente dall’esercizio di funzioni di gestione in seno a imprese di investimento a carico dei membri dell’organo di gestione dell’impresa o di altre persone fisiche considerati responsabili; e) il divieto temporaneo per ogni impresa di investimento che è membro o partecipante di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione o pe ogni cliente di sistemi organizzati di negoziazione; f) nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR, o negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente in valuta alla data del 2 luglio 2014, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica secondo l’ultimo conto disponibile approvato dall’organo di gestione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità dei pertinenti atti legislativi in materia di contabilità risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; g) nel caso di una persona fisica, ammende amministrative fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data del 2 luglio 2014; h) ammende amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere f) e g). 7.   Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti ad imporre tipi aggiuntivi di sanzioni oltre a quelle di cui al paragrafo 6 o ad imporre ammende che superano gli importi di cui al paragrafo 6, lettere f), g) e h).
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