Art. 15

Dotazione patrimoniale iniziale

In vigore dal 15 mag 2014
Dotazione patrimoniale iniziale Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l’autorizzazione solo a condizione che l’impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.
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Dotazione patrimoniale iniziale (Art. 15 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo