Art. 86

Limitazioni applicabili ad altre procedure

In vigore dal 15 mag 2014
Limitazioni applicabili ad altre procedure 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri provvedono a che, nei confronti di un ente soggetto a risoluzione o di un ente ovvero un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, non sia avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell’autorità di risoluzione e a che sia decisa una procedura ordinaria di insolvenza per un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), unicamente con il consenso dell’autorità di risoluzione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che: a) le autorità competenti e le autorità di risoluzione siano informate senza indugio in merito a domande di apertura di procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a prescindere dal fatto che essi siano soggetti a risoluzione o che una decisione sia stata resa pubblica conformemente all’, paragrafi 4 e 5; b) si decida sulla domanda soltanto se le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle due situazioni seguenti: i) l’autorità di risoluzione ha comunicato alle autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza che non intende avviare un’azione di risoluzione in relazione all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); ii) è scaduto un termine di sette giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a). 3.   Fatte salve tutte le limitazioni all’opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell’, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l’effettiva applicazione degli strumenti e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo in funzione dell’obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un ente soggetto a risoluzione è o diventa parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-86

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Limitazioni applicabili ad altre procedure (Art. 86 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo