Art. 87
Principi generali relativi all’adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri
In vigore dal 15 mag 2014
Principi generali relativi all’adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri
Gli Stati membri assicurano che, nell’adottare decisioni o avviare azioni a norma della presente direttiva che possono avere un impatto in uno o più altri Stati membri, le loro autorità prendano in considerazione i seguenti principi generali:
a)
gli imperativi dell’efficacia della decisione e del mantenimento dei costi della risoluzione al più basso livello possibile al momento di avviare un’azione di risoluzione;
b)
le decisioni sono adottate e l’azione è avviata in modo tempestivo e con la dovuta sollecitudine, se necessario;
c)
le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità cooperano tra di loro per garantire che le decisioni siano adottate e l’azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;
d)
i ruoli e le responsabilità delle autorità pertinenti all’interno di ciascuno Stato membro sono chiaramente definiti;
e)
sono presi debitamente in considerazione gli interessi degli Stati membri in cui sono stabilite le imprese madri nell’Unione e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di tali Stati membri;
f)
sono presi debitamente in considerazione gli interessi di ciascun singolo Stato membro in cui è stabilita una filiazione e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di tali Stati membri;
g)
sono presi debitamente in considerazione gli interessi di ciascuno Stato membro in cui sono ubicate succursali significative e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria di tali Stati membri;
h)
è preso debitamente in considerazione l’obiettivo di equilibrare gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un’ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di determinati Stati membri, anche evitando un’iniqua ripartizione degli oneri tra Stati membri;
i)
l’eventuale obbligo, a norma della presente direttiva, di consultare un’autorità prima di adottare una decisione o di avviare un’azione implica almeno l’obbligo di consultare tale autorità sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere:
i)
un effetto sull’impresa madre nell’Unione, sulla filiazione o sulla succursale; e
ii)
un impatto sulla stabilità dello Stato membro in cui è stabilita o ubicata l’impresa madre nell’Unione, la filiazione o la succursale;
j)
le autorità di risoluzione, quando intraprendono azioni di risoluzione, tengono conto dei piani di risoluzione di cui all’ e li applicano, a meno che le autorità di risoluzione non reputino, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tali piani;
k)
il requisito della trasparenza, ogniqualvolta la decisione o l’azione proposta possa avere implicazioni per la stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori degli Stati membri interessati; e
l)
il riconoscimento che il coordinamento e la cooperazione hanno più probabilità di conseguire un risultato che riduce il costo complessivo della risoluzione.
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