Art. 86 · Limitazioni applicabili ad altre procedure

Art. 86

Limitazioni applicabili ad altre procedure

In vigore dal 15 mag 2014
Limitazioni applicabili ad altre procedure 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri provvedono a che, nei confronti di un ente soggetto a risoluzione o di un ente ovvero un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, non sia avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell’autorità di risoluzione e a che sia decisa una procedura ordinaria di insolvenza per un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), unicamente con il consenso dell’autorità di risoluzione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che: a) le autorità competenti e le autorità di risoluzione siano informate senza indugio in merito a domande di apertura di procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a prescindere dal fatto che essi siano soggetti a risoluzione o che una decisione sia stata resa pubblica conformemente all’, paragrafi 4 e 5; b) si decida sulla domanda soltanto se le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle due situazioni seguenti: i) l’autorità di risoluzione ha comunicato alle autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza che non intende avviare un’azione di risoluzione in relazione all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); ii) è scaduto un termine di sette giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a). 3.   Fatte salve tutte le limitazioni all’opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell’, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l’effettiva applicazione degli strumenti e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo in funzione dell’obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un ente soggetto a risoluzione è o diventa parte.
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