Art. 70

Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia

In vigore dal 15 mag 2014
Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di limitare, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione in relazione alle sue attività. 2.   Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 rispetto ai diritti di garanzia di cui i sistemi o gli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, le controparti centrali e le banche centrali dispongono in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell’ente soggetto a risoluzione. 3.   Nei casi in cui si applica l’, le autorità di risoluzione provvedono a che le limitazioni imposte mediante il potere di cui al presente articolo, paragrafo 1, siano coerenti per tutte le entità del gruppo in relazione alle quali è stata avviata un’azione di risoluzione. 4.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
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Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia (Art. 70 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo