Art. 68

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione 1.   Una misura di prevenzione o una misura di gestione della crisi, adottata in relazione a un’entità ai sensi della presente direttiva, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all’applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell’ambito di un contratto stipulato dall’entità, come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali. Inoltre, una misura di prevenzione o la misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l’escussione della garanzia, né come procedura di insolvenza ai sensi di un contratto stipulato da: a) una filiazione dell’ente comprendente obblighi che sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’impresa madre o da un’entità del gruppo; o b) un’entità dello stesso gruppo dell’ente comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci. 2.   Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all’, o altrimenti se un’autorità di risoluzione lo decide, tale procedure costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo. 3.   A condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione o gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di: a) esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da: i) una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un’entità del gruppo; ii) un’entità del gruppo comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci; b) entrare in possesso di beni dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi; c) incidere sui diritti contrattuali dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci. 4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di una persona di avviare una delle iniziative di cui al paragrafo 3, qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o dal verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura. 5.   Una sospensione o restrizione a norma dell’ o 71 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini del presente articolo, paragrafi 1 e 2. 6.   Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).
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Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione (Art. 68 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo