Art. 14
Scambio di informazioni
In vigore dal 26 feb 2014
Scambio di informazioni
1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per l’applicazione degli . Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalità di cui a tali articoli.
Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un’autorizzazione, quali previste all’.
2. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, è applicabile mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97, in particolare le prescrizioni relative alla riservatezza ivi indicate.
Storico versioni
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