Art. 11

Trasferimenti di esplosivi

In vigore dal 26 feb 2014
Trasferimenti di esplosivi 1.   Gli esplosivi possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 8. 2.   Per poter trasferire esplosivi, il destinatario è tenuto ad ottenere una licenza di trasferimento dall’autorità competente del proprio Stato membro. L’autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dall’operatore economico responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che devono preventivamente approvarlo. 3.   Se uno Stato membro ritiene che esista un problema concernente la verifica dell’acquisizione di cui al paragrafo 2, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che informa gli altri Stati membri. 4.   Se l’autorità competente dello Stato membro del destinatario autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5. Tale documento accompagna gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso è presentato ogniqualvolta sia richiesto dalle pertinenti autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che la presenta, su richiesta, all’autorità competente del proprio Stato membro. 5.   Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all’autorità competente del proprio Stato membro le informazioni seguenti: a) il nome e l’indirizzo degli operatori economici interessati; b) il numero e la quantità degli esplosivi oggetto del trasferimento; c) una descrizione completa degli esplosivi in questione e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite; d) le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione; e) il modo in cui si effettua il trasferimento e l’itinerario; f) le date previste di partenza e di arrivo; g) se necessario, i punti di passaggio precisi all’entrata e all’uscita dagli Stati membri. I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono sufficientemente dettagliati da consentire alle autorità competenti, da un lato, di contattare gli operatori economici e, dall’altro, di accertare che gli operatori economici interessati siano abilitati a ricevere la spedizione. L’autorità competente dello Stato membro del destinatario esamina le condizioni in cui può aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano le informazioni relative al trasferimento. 6.   Se l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che non sussistano le esigenze particolari di sicurezza pubblica di cui ai paragrafi 4 e 5, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 5. L’autorità competente dello Stato membro del destinatario rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 4, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto a tale licenza di trasferimento. 7.   Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio, i destinatari e gli operatori economici interessati trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi. 8.   Nessun operatore economico può trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo i paragrafi 2, 4, 5 e 6.
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Trasferimenti di esplosivi (Art. 11 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo