Art. 12

Trasferimenti di munizioni

In vigore dal 26 feb 2014
Trasferimenti di munizioni 1.   Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro a un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 5. Tali paragrafi si applicano anche al trasferimento di munizioni in seguito a vendita per corrispondenza. 2.   Per quanto riguarda i trasferimenti di munizioni verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l’interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le munizioni: a) il nome e l’indirizzo del venditore o cedente e dell’acquirente o cessionario oppure, se del caso, del proprietario; b) l’indirizzo del luogo in cui saranno spedite o trasportate le munizioni; c) il numero di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto; d) i dati che consentono l’identificazione di dette munizioni ed inoltre l’indicazione che esse sono state oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; e) il mezzo di trasferimento; f) la data di partenza e la data prevista di arrivo. Le informazioni di cui alle lettere e) e f) del primo comma non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza accompagna le munizioni fino a destinazione. Essa è esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri. 3.   Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l’autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia un’autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta autorizzazione accompagna le munizioni fino a destinazione. Essa è esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri. Anteriormente al trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire da cui il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. 4.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. Tali elenchi di munizioni sono comunicati agli armaioli che hanno ottenuto un’autorizzazione per il trasferimento di munizioni senza autorizzazione preventiva secondo la procedura prevista al paragrafo 3. 5.   Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di munizioni, allo Stato membro verso il cui territorio è effettuato il trasferimento. Le informazioni che gli Stati membri ricevono conformemente ai paragrafi 2 e 3 sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito.
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Trasferimenti di munizioni (Art. 12 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo