Art. 13

Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

In vigore dal 26 feb 2014
Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica In deroga all’, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e all’, uno Stato membro, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell’uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti. Le misure di cui al primo comma rispettano il principio di proporzionalità. Esse non costituiscono né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione camuffata nel commercio tra Stati membri. Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.
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Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica (Art. 13 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo