Art. 15

Identificazione e tracciabilità degli esplosivi

In vigore dal 26 feb 2014
Identificazione e tracciabilità degli esplosivi 1.   Gli operatori economici aderiscono a un sistema uniforme di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi, che tiene conto della loro dimensione, forma o progettazione, ad esclusione dei casi in cui non sussiste la necessità di apporre sull’esplosivo un’identificazione univoca datone il livello ridotto di pericolo basato sulle sue caratteristiche e su fattori quali effetti di detonazione limitati, gli utilizzi e il rischio ridotto posto alla sicurezza in virtù degli effetti limitati di un potenziale abuso. Il sistema non si applica agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina o sugli esplosivi fabbricati sul luogo dell’esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione («produzione in loco»). 2.   Tale sistema prevede la raccolta e la conservazione dei dati, anche, se del caso, mediante mezzi elettronici, che consentano l’identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi, nonché l’apposizione di un’identificazione unica sull’esplosivo e/o sull’imballaggio per consentire l’accesso a tali dati. Tali dati si riferiscono all’identificazione univoca dell’esplosivo, ivi comprese l’ubicazione durante il periodo in cui l’esplosivo è in possesso degli operatori economici e l’identità di questi ultimi. 3.   I dati di cui al paragrafo 2 sono periodicamente testati e protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali dati sono conservati per dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l’operazione o, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati utilizzati o smaltiti, anche se l’operatore economico ha cessato la propria attività. Essi sono prontamente messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione: a) che stabiliscano modalità pratiche per il funzionamento del sistema di identificazione univoca e di tracciabilità di cui al paragrafo 1, tenendo conto della dimensione, della forma o della progettazione degli esplosivi, in particolare per il formato e la struttura dell’identificazione univoca, come disposto al paragrafo 2; b) che identifichino i casi di cui al paragrafo 1 per i quali non sussiste la necessità, dato il livello ridotto di pericolo di un esplosivo, che gli operatori economici aderiscano al sistema di identificazione univoca e di tracciabilità ai sensi del suddetto paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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Identificazione e tracciabilità degli esplosivi (Art. 15 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo