Art. 10

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 feb 2014
Identificazione degli operatori economici Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all’, gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.
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Identificazione degli operatori economici (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo