Art. 14 · Scambio di informazioni

Art. 14

Scambio di informazioni

In vigore dal 26 feb 2014
Scambio di informazioni 1.   Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per l’applicazione degli . Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalità di cui a tali articoli. Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un’autorizzazione, quali previste all’. 2.   Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, è applicabile mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97, in particolare le prescrizioni relative alla riservatezza ivi indicate.
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