Art. 158

Succursali significative

In vigore dal 26 giu 2013
Succursali significative 1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l', paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, che una succursale di un ente diverso da un'impresa di investimento di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013 sia considerata significativa. 2.   In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi: a) se la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante; b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e regolamento nello Stato membro ospitante; c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché l'autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l', paragrafo 1 fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa. Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Le decisioni di cui al secondo e al terzo comma sono contenute in un documento, sono pienamente motivate e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) ed eseguono i compiti di cui all', paragrafo 1, lettera c) in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. 4.   Se un'autorità competente dello Stato membro di origine è a conoscenza di una situazione di emergenza, come definita all', paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 1. 5.   Quando l' non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare il raggiungimento di una decisione congiunta sulla designazione di una succursale come significativa a norma del paragrafo 2 del presente articolo e lo scambio di informazioni a norma dell'. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti definiti dall'autorità competente dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L'autorità competente dello Stato membro d'origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio. 6.   La decisione dell'autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all', paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 7.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da esaminare. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.
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Succursali significative (Art. 158 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo