Art. 160
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale
In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale
1. Il presente articolo modifica i requisiti di cui agli per un periodo transitorio che va dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
2. Per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
a)
la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari allo 0,625 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera lo 0,625 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:
a)
la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari all'1,25 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera l'1,25 % dell' ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:
a)
la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari all'1,875 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera l'1,875 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. L'obbligo di presentare un piano di conservazione del capitale e i limiti alle distribuzioni di cui agli si applicano durante il periodo transitorio tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 quando gli enti non soddisfano il requisito combinato di riserva di capitale tenendo conto dei requisiti stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
6. Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve di quanto specificato ai paragrafi da 1a 4 e applicare quindi la riserva di conservazione del capitale e la riserva di capitale anticiclica a decorrere da 31 dicembre 2013. Quando uno Stato membro impone tale periodo transitorio più breve, esso ne informa le parti interessate, inclusi la Commissione, il CERS, l'ABE e i pertinenti collegi delle autorità di vigilanza. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri. Se un altro Stato membro riconosce tale periodo transitorio più breve, esso ne informa di conseguenza la Commissione, il CERS, l'ABE e il pertinente collegio delle autorità di vigilanza.
7. Quando uno Stato membro impone un periodo transitorio più breve per la riserva di capitale anticiclica, il periodo più breve si applica unicamente ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente da parte di enti che sono autorizzati nello Stato membro per cui è responsabile l'autorità designata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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