Art. 152

Obblighi di segnalazione

In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi di segnalazione Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio. Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall' della presente direttiva lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.
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