Art. 153

Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante

In vigore dal 26 giu 2013
Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante 1.   Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel suo territorio non osserva le disposizioni di legge adottate da tale Stato membro a norma della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, tali autorità esigono che l'ente creditizio in questione rimedi alla propria inosservanza. 2.   Se l'ente creditizio in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente creditizio in questione rimedi alla propria inosservanza. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. 4.   Se l'ente creditizio persiste nella violazione delle disposizioni di legge di cui al paragrafo 1 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali misure appaiono inadeguate o non sono previste nello Stato membro in questione, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o sanzionare ulteriori violazioni e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti nel loro territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-153

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante (Art. 153 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo