Art. 151

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito di applicazione 1.   Le disposizioni del presente capo si applicano in luogo degli fino alla data in cui diventa applicabile il requisito di copertura della liquidità conformemente ad un atto delegato adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Al fine di assicurare che la graduale introduzione dei dispositivi di vigilanza sulla liquidità sia pienamente in linea con l'elaborazione di norme uniformi in materia di liquidità, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all' per prorogare la data di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due anni, qualora nell'Unione non siano state adottate norme uniformi in materia di liquidità in quanto le norme internazionali in materia di vigilanza sulla liquidità non sono ancora state concordate alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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