Art. 150
Modifiche della direttiva 2002/87/CE
In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche della direttiva 2002/87/CE
L'articolo 21 bis della direttiva 2002/87/CE è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per assicurare condizioni coerenti di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della presente direttiva, in combinato disposto con l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'articolo 228, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, ma fatto salvo l', paragrafo 4, della presente direttiva, le AEV elaborano, in seno al comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione relative all', paragrafo 2, della presente direttiva.
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro cinque mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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