Art. 154

Misure cautelative

In vigore dal 26 giu 2013
Misure cautelative Prima di seguire la procedura prevista all', le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere tutte le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile. La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abroghi dette misure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-154

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure cautelative (Art. 154 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo