Art. 19
Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari
In vigore dal 12 giu 2013
Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari redigano un documento che definisce la loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi che deve essere presentato a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e ne garantiscano l’attuazione in tutte le loro attività in mare nel settore degli idrocarburi, definendo tra l’altro adeguati sistemi di monitoraggio che garantiscano l’efficacia della politica. Il documento contiene le informazioni specificate nell’allegato I, parte 8.
2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilità primaria dell’operatore, tra l’altro, per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari redigano un documento che presenti il loro sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente da presentare a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). Tale documento include una descrizione:
a)
delle modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi;
b)
delle modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma della presente direttiva; e
c)
dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell’.
4. Gli Stati membri offrono agli operatori e ai proprietari la possibilità di contribuire a meccanismi per l’effettiva consultazione tripartita di cui all’, paragrafo 8. Se del caso, l’impegno di un operatore e di un proprietario a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
5. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell’ambiente sono preparati in conformità dell’allegato I, parti 8 e 9 e all’allegato IV. Si applicano le seguenti condizioni:
a)
la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonché le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale;
b)
il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell’operatore o del proprietario e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l’attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari preparino e conservino un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari, in consultazione con l’autorità competente e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all’, paragrafo 1, elaborino e rivedano le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione e funzionamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguano, come minimo, gli orientamenti contenuti nell’allegato VI.
8. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari assicurino che il loro documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 comprenda anche i loro impianti destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell’Unione.
9. Qualora l’attività svolta da un operatore o dal proprietario rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il proprietario adotti misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell’attività in questione finché il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora siano adottate tali misure, l’operatore o il proprietario lo comunichi all’autorità competente senza indugio e comunque entro 24 ore dall’adozione di tali misure.
10. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari adottino, se del caso, misure idonee per il ricorso a procedure o a mezzi tecnici adeguati al fine di promuovere l’affidabilità della raccolta e la registrazione dei dati pertinenti e impedire possibili manipolazioni.
Storico versioni
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