Art. 11

Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

In vigore dal 12 giu 2013
Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario presentino all’autorità competente i seguenti documenti: a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell’, paragrafi 1 e 5; b) il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all’, paragrafi 3 e 5; c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti di cui all’allegato I, parte 1; d) una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all’; e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli ; f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli ; g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata a norma degli ; h) nel caso di un’operazione di pozzo, una comunicazione di tale operazione di pozzo e informazioni su tale operazione di pozzo a norma dell’articolo15; i) nel caso di un’operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell’; j) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sarà attivato, una comunicazione di trasferimento conformemente all’allegato I, parte 1; k) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dall’autorità competente. 2.   I documenti che devono essere presentati a norma del paragrafo 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al paragrafo 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore è altresì inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo da presentare a norma del paragrafo 1, lettera h). 3.   La comunicazione di progettazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l’operazione pianificata. L’autorità competente risponde alla comunicazione di progettazione e le sue osservazioni devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi. 4.   Qualora un impianto di produzione esistente entri nelle acque marine di uno Stato membro o ne esca, l’operatore inoltra comunicazione all’autorità competente per iscritto prima della data in cui è previsto che l’impianto di produzione entri nelle acque marine dello Stato membro o ne esca. 5.   La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del paragrafo 1, lettera j), è trasmessa all’autorità competente con sufficiente anticipo rispetto all’avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all’operatore di tener conto, nell’elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall’autorità competente. 6.   In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, all’autorità competente è data comunicazione di tale modifica al più presto possibile. 7.   La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del paragrafo 1, lettera e), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità stessa che cade prima del previsto avvio delle operazioni.
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