Art. 17

Verifica indipendente

In vigore dal 12 giu 2013
Verifica indipendente 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari istituiscano sistemi di verifica indipendenti e redigano una descrizione di tali sistemi, da presentare a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), e inclusi nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente presentato a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell’allegato I, parte 5. 2.   I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell’operatore o del proprietario per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica. 3.   La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all’allegato V. 4.   I sistemi di verifica indipendente sono istituiti: a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, siano adeguati e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto; b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo siano adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari rispondano alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendano provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari garantiscano che le raccomandazioni ricevuti dal verificatore indipendente a norma del paragrafo 4, lettera a), nonché le risposte di provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni siano messi a disposizione dell’autorità competente e conservati dall’operatore o dal proprietario per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di pozzi garantiscano che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni siano presentati nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell’. 8.   Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica è posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima dell’avvio di operazioni all’interno delle acque marine degli Stati membri.
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